Chi può svolgere l’incarico di Amministratore di Condominio Professionista ?
Il nuovo obbligo di formazione iniziale e periodica
Chi intende svolgere l’incarico di Amministratore di Condominio Professionista deve dimostrare, a pena di nullità dell’incarico, di possedere una serie di requisiti imposti dalla legge, in particolare dall’art. 71bis disp. att. cod. civ. e dal D.M. n. 140/2014:
- Godere dei diritti civili e politici e non essere interdetto o inabilitato.
- Non aver subito condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio, nonché per tutti i delitti colposi puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.
- Non essere sottoposto a misure di prevenzione definitive.
- Non risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari.
- Aver conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado.
- Aver frequentato un Corso di formazione iniziale per Amministratori di Condominio di durata minima di 72 ore.
- Svolgere attività di formazione periodica continua in materia di amministrazione condominiale ossia frequentare con cadenza annuale almeno 15 ore di corso di aggiornamento superando per ogni modulo in cui esso è articolato un esame finale.
La documentazione relativa all’attività formativa deve essere allegata obbligatoriamente al verbale di nuova nomina o rinnovo dell’incarico di Amministratore di Condominio.