Il punto sul diritto delle persone disabili di installare a proprie spese un “ascensore” in Condominio
In base agli artt. 2 ss. Legge 13/1989 [1] il portatore di handicap o chi ne esercita la tutela o la potestà ha diritto a proprie spese di installare impianti (es. ascensore, servo scala, piattaforma elevatrice) o realizzare costruzioni (es. percorsi attrezzati, allargamento porte) che rendono più agevole l’accesso ad edifici senza necessità di autorizzazione da parte degli altri condomini o dell’amministratore e senza obbligo di rispettare le distanze legali previste dai regolamenti edilizi. [2]
Tale diritto incontra tuttavia dei limiti che è opportuno ricordare:
- il disabile può procedere all’esecuzione dell’opera solo dopo che l’assemblea rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta scritta una delibera relativa alla partecipazione del Condominio alle spese della stessa;
- l’opera può essere realizzata solo su parti comuni dell’edificio e senza rendere queste inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino;[3]
- l’opera non deve compromettere la stabilità dell’edificio;
- il sacrificio, anche dal punto di vista estetico, che subirebbero gli altri condomini a seguito della realizzazione dell’opera non deve superare la normale tollerabilità.[4]